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Il datore di lavoro deve provvedere all’accantonamento presso Cassa Edile degli importi relativi al trattamento economico per ferie dei suoi lavoratori dipendenti, anche in caso di assenza da parte di questi ultimi per malattia, infortunio, malattia professionale o maternità. Il calcolo si effettua applicando la percentuale pari all’8,50% della retribuzione del lavoratore che gli viene versata il 10 luglio e il 10 dicembre di ogni anno. La Cassa Edile effettua il pagamento in favore dei lavoratori aventi diritto in automatico (senza necessità di specifica richiesta da parte del lavoratore interessato), dopo aver verificato che l’impresa abbia effettuato il versamento delle somme dovute.
Tipo pagamento | Che cosa avviene | Quando viene pagato |
Trattamento economico per ferie | – Dal 1° ottobre al 31 marzo (calcolo in busta paga e versamento alla Cassa Edile da parte dell’impresa) – Dal 1° aprile al 30 settembre (calcolo in busta paga e versamento alla Cassa Edile da parte dell’impresa) | – Il 10 luglio dalla Cassa Edile – Il 10 dicembre dalla Cassa Edile |
Secondo gli artt. 16 e 18 del C.C.N.L., agli operai spetta un’erogazione annuale per gratifica natalizia, altrimenti detta 13ª mensilità, che viene corrisposta nel mese di dicembre. L’accantonamento, come nel caso della retribuzione per ferie, va effettuato da parte del datore di lavoro ed ha per oggetto una percentuale forfetizzata pari al 10% della retribuzione. Anche in questo caso, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare i versamenti in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, malattia professionale o maternità. La Cassa Edile effettua il pagamento in favore dei lavoratori aventi diritto tutti gli anni in automatico (senza necessità di specifica richiesta da parte del lavoratore interessato), dopo aver verificato che l’impresa abbia effettuato il versamento delle somme dovute.
Tipo pagamento | Che cosa avviene | Quando viene pagato |
Gratifica Natalizia o tredicesima mensilità | – Dal 1° ottobre al 31 marzo (calcolo in busta paga e versamento alla Cassa Edile da parte dell’impresa) – Dal 1° aprile al 30 settembre (calcolo in busta paga e versamento alla Cassa Edile da parte dell’impresa) | – Il 10 luglio dalla Cassa Edile – Il 10 dicembre dalla Cassa Edile |
L’operaio matura il diritto all’Anzianità Professionale Edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore, anche se maturate su diverse province, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL, le ore di assenza per congedo matrimoniale, le ore per ogni mese intero di servizio militare di leva e le ore per congedo parentale. Il biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente a quello dell’erogazione che viene effettuata dalla Cassa Edile di Pisa il 19 aprile. Il Regolamento stabilisce l’aumento degli importi sulla base del numero di anni di iscrizione continuativa al sistema delle Casse Edili, moltiplicando gli importi orari (stabiliti dal Regolamento A.P.E.) per il numero di ore di lavoro ordinario prestato e denunciato alla Cassa per il secondo anno del biennio di riferimento.
Tipo pagamento | Che cosa avviene | Quando viene pagato |
Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) | L’impresa versa un contributo pari al 3,91%. Il lavoratore matura l’Anzianità Professionale Edile quando raggiunge 2.100 ore di lavoro ordinario (ore lavorate, malattia e infortunio) nei 2 anni precedenti | Il 19 aprile di ogni anno dalla Cassa Edile |
La Cassa Edile di Pisa è un Ente paritetico, costituito il 6 febbraio 1961 dal Gruppo Costruttori – Ance di Pisa e dalle OOSS dei lavoratori – Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil di Pisa in attuazione a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Edili Industria.
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