Circolare n. 9/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TASSAZIONE IRPEF 2021

Vi comunichiamo che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.54/E/2020, ha previsto l’esclusione dell’imponibilità fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali qualora:

– il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro scelga di garantirsi una copertura economica, iscrivendosi a un ente o ad una cassa.  In tale ipotesi il pagamento dei contributi all’ente o alla cassa da parte del datore d lavoro, rispondendo ad un suo interesse esclusivo, non genererà materia imponibile per i lavoratori;

– i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale non siano riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore.

Come è noto il diritto del lavoratore alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile non scaturisce né viene calcolato in base all’importo dei contributi versati dall’impresa, ma si determina esclusivamente in relazione alle norme regolamentari di ciascun Ente erogatore.

Premesso ciò, si può pervenire alla conclusione che la contribuzione versata alla Cassa dall’azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, dato che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell’immediato in capo al singolo lavoratore.

Pertanto dal prossimo primo giugno l’imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale dell’1,05% riferita alla contribuzione assistenziale comunicata con la circolare n. 18/2020.

Le imprese e gli studi potranno fare affidamento sulla consueta collaborazione dei nostri uffici per ricevere ulteriori indicazioni o chiarimenti.

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