Circolare n. 8/2024

OGGETTO: INDICAZIONI PATENTE A CREDITI PER OPERARE NEI CANTIERI EDILI.      

Tabella dei Contenuti

Rilascio della patente, soggetti interessati

Si informano le SS.LL che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi per operare nei cantieri edili, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.81/08, come regolamentato dal Decreto n. 132/2024, pubblicato in G.U. il 20.09.2024 n.221.

Questo strumento di qualificazione si applica a tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se questi hanno sede Ue o extra Ue. Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori, ai sensi dell’art. 89 co 1 lett. d) del D.lgs. 81/08.

Il luogo di attività indicato come “cantiere” deve essere inteso come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X e dall’art. 89, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08.

Tutti i soggetti che a vario titolo accedono, operano in un cantiere sono interessati da questo nuovo adempimento, salvo che non siano impegnate in semplici opere di fornitura di materiali o svolgano prestazioni intellettuali.

Per la definizione di “mera fornitura” è possibile fare riferimento alla circolare del ministero del lavoro n. 4 del 28 febbraio 2007, la quale precisa, le mere forniture sono da intendersi come non partecipanti in maniera diretta all’esecuzione dei lavori, lavorazioni, svolte in cantiere e quindi rientranti nella definizione di fornitura a piè d’opera che si differenzia dalla fornitura in opera.

Modalità operative e tempistiche

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro SPID personale o CIE (carta d’identità elettronica). Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione dall’I.N.L.

La domanda potrà essere presentata dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024, attraverso il portale dell’ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO, dal legale rappresentante dell’impresa e/o dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato, consulente del lavoro, avvocato, caf.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare dell’INL.R.000 000 4.23-09-2024, ossia dal 24.09.2024, è possibile presentare, l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (allegata) concernente il possesso dei requisiti richiesti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’art. 1, co. 1, del D.M. 18.09.2024, n. 132.  

Questa autocertificazione/dichiarazione permetterà di operare in cantiere dal 1 ottobre 2024 in attesa di presentare la domanda di patente a crediti entro il 31 ottobre 2024.

Invitiamo le imprese ed i lavoratori autonomi, a controllare il possesso dei requisiti richiesti, prima della presentazione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, per non incorrere in una o più autocertificazioni/dichiarazioni false che hanno rilevanza penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R..

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva allegata, dovrà essere inviata con PEC, all’indirizzo:

[email protected]

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024, termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda per il rilascio della patente attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata per PEC, essendo indispensabile aver provveduto ad inviare la richiesta di rilascio della patente tramite il portale che nel frattempo sarà reso operativo.

Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda ed il rilascio della patente è possibile lavorare.

Requisiti

I soggetti richiedenti devono presentare la seguente documentazione:

  1. Autocertificazione (1) dell’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (2) circa gli adempimenti formativi obbligatori, da parte dei datori di lavoro (3), dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro ai fini della salute e sicurezza, ai sensi degli artt. 2 e 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i..
  3. Autocertificazione (1) del possesso del DURC valido.
  4. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (2) circa il possesso del D.V.R. valido, si ricorda la scadenza periodica e/o le condizioni di aggiornamento come indicato dall’art. 181 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i..
  5. Autocertificazione (1) del possesso della certificazione di regolarità fiscale, come indicato dall’art. 17-bis, co. 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente.
  6. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (2) circa la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

(1) Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

(2)  Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

(3La formazione obbligatoria del datore di lavoro da intendersi se lavoratore, se RSPP dell’impresa, ma anche la formazione obbligatoria se addetto al primo soccorso e antincendio, o quella che verrà definita dalla prossima C.S.R. che indicherà i contenuti formativi di cui all’art. 37, co. 7 del D.Lgs. 81/08, come aggiornato dalla L. 215/2021. 

 

Entro 5 giorni dalla data di presentazione della domanda digitale, il rappresentante legale dell’impresa è tenuto a darne informazione all’R.L.S. e/o R.L.S.T. individuato.

Verifica e condizioni di revoca della patente

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, provvederà successivamente al rilascio della patente, al controllo della veridicità della documentazione presentata dal rappresentante legale o delegato.

Se in sede di verifica, successiva al rilascio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro riscontrasse la non veridicità di una o più dichiarazioni presentate, accertate in sede definitiva, questo determinerà la revoca della patente a crediti, senza la possibilità di sanare le irregolarità dichiarate, come indicato dall’art. 21 novies della Legge n.241/1990 in materia di annullamento di ufficio. La revoca determina l’impossibilità di ri-presentare la domanda sul portale non prima di un anno dalla revoca definitiva.

L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà prescindere da un confronto con l’impresa o lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente. A tale proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all’assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione.

Contenuti informativi della patente

La patente a crediti, rilasciata in formato digitale sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riporterà i seguenti contenuti:

  1. Dati identificativi della persona giuridica titolare della patente.
  2. Dati anagrafici del soggetto che ha richiesto il rilascio della patente.
  3. Data di rilascio e numero identificativo della patente.
  4. Punteggio attribuito al momento del rilascio della patente.
  5. Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale.
  6. Eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’art. 27, co. 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i..
  7. Eventuali provvedimenti definitivi (amministrativi o giurisdizionali) ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, co. 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i..

Le modalità con cui accedere al portale e rendere note le informazioni sopra indicate, saranno determinate da specifico futuro provvedimento emanato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, sia per i titolari della patente o loro delegati, sia agli RLS/RLST, sia gli organismi paritetici iscritti nel repertorio nazionale come l’Ente Pisano Cassa Edile e l’Ente Scuola Edile e CPT di Pisa, sia il responsabile dei lavori che i coordinatori della sicurezza CSP/CSE ed i soggetti, committenti o appaltatori che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Questa funzionalità sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.

Queste informazioni, sul portale, saranno conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) di cui sopra, per un tempo non maggiore a 5 anni dall’iscrizione sul portale.

Attribuzione dei crediti ulteriori

La patente a crediti al momento del rilascio avrà una dotazione di 30 crediti iniziali, e questo consentirà alle imprese ed ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, salvo poter ottenere un numero maggiore di crediti fino a massimo 100 crediti in 40 anni.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica dell’I.N.L., di cui verrà data notizia sul sito internet dell’I.N.L. unitamente alle modalità da seguire. Per i richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”.

I 70 crediti che potranno aggiungersi ai 30 crediti iniziali, potranno essere attribuiti sulla base dei seguenti aspetti:

  • Fino a 10 crediti, sulla base della data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura:
    1. fino a 5 anni di iscrizione, 0 crediti;
    2. da 5 a 10 anni di iscrizione, 3 crediti in più;
    3. da 11 a 15 anni di iscrizione, 5 crediti in più;
    4. da 16 a 20 anni di iscrizione 8 crediti in più;
    5. oltre 20 anni di iscrizione, 10 crediti in più.
  • Fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente, 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni.
  • Ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
    • Fino a 30 crediti sulla base dei seguenti aspetti:
  1.  
      • Possesso della certificazione SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001, 5 crediti in più.
      • Asseverazione dell’adozione ed efficace attuazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) conforma all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., asseverato da un organismo paritetico nazionale che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 1171-1, 4 crediti in più.
      • Investimenti nella formazione dei lavoratori in aggiunta a quella obbligatoria, in particolare per i lavoratori stranieri, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di C.S.R. di cui agli artt. 34, co. 2 e 37, co. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., da 6 a 8 crediti in più (come indicato al punto 7 della Tabella allegata).
      • Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza, 3 crediti in più.
      • Utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate condivise con le parti sociali come l’Ente Pisano Cassa Edile e Scuola Edile e CPT di Pisa oppure stipulati anche con il coinvolgimento dell’Inail, da 1 a 6 crediti in più (come indicato al punto 7 della Tabella allegata).
      • Adozione del DVR, previsto dall’art. 17, co. 1, lett. a), del D.Lgs.81/08 e s.m. e i., anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’art. 29, co. 6 e 6bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., 3 crediti in più.
      • Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS, 2 crediti in più.
    • Fino a 10 crediti per attività, investimenti, formazione aggiuntiva nei seguenti casi:
      • Dimensione dell’organico aziendale, da 1 a 4 crediti in più (come indicato al punto 7 della Tabella allegata).
      • Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4.05.2022, 2 crediti in più.
      • Possesso della Certificazione SOA di I, 1 credito in più e II classifica 2 crediti in più.
      • Applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del D.Lgs. n.276/2003; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., 2 crditi in più.
      • Formazione sulla lingua per i lavoratori stranieri, 2 crediti in più.
      • Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per aver denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico, 2 crediti in più.
      • Possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale dell’impresa in fase esecutiva, di cui all’art. 109 del D.Legs. 36/2023, 2 crediti in più.
      • Certificazione interno delle società cooperative ai sensi dell’art. 6 della Legge 142/2001, 2 crediti in più.

 

Oltre alla possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti, come indicato nei precedenti punti, anche la consulenza ed il monitoraggio effettuati da parte del tecnico dell’Ente Scuola Edile e CPT di Pisa, con esito positivo, da diritto ad ulteriore 2 crediti.

Se il requisito, di incremento dei crediti è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.

Nel caso poi che i crediti siano stati attribuiti per il possesso di requisiti costituiti da certificazione con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determinerà la sottrazione dei relativi crediti.

Decurtazione dei crediti

I crediti attribuiti alla patente potranno essere decurtati in funzione degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, ed in questi casi in cui sono state contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., sarà sospeso l’incremento dei crediti come sopra indicati, fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione (MOG-SSL) rilasciato dall’organismo paritetico del settore abilitato. 

A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., l’incremento dei crediti come sopra specificato, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento.

Sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze ingiunzione di cui all’art. 18 della legge n. 689/1981, divenute definitive e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Si tiene a precisare che il rappresentante legale dell’impresa o lavoratore autonomo che non hanno provveduto a richiedere la patente a crediti oppure che avrà successivamente al rilascio un saldo crediti inferiore a 15, gli verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. — Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione — nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di 6 mesi.

Il committente o il Responsabile dei lavori che non verifica il possesso della patente è soggetto a una sanzione pecuniaria da € 711,92 a €2.562,00.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed ulteriore informazione, anche nel supportarvi nella eventuale verifica preliminare della documentazione da presentare per ottenere il rilascio della patente a crediti.

Visto l’importanza della tematica e la prossimità temporale dell’adempimento obbligatorio in oggetto, vi invitiamo a fare riferimento ai ns. uffici, previo appuntamento inviando una mail al a [email protected]

Webinar

Il 3 Ottobre alle 17:00 si terrà un Webinar esplicativo.

È possibile iscriversi gratuitamente inviando il modulo di iscrizione che trovate tra gli allegati qui in basso all’indirizzo [email protected].

Riceverete un link per collegarsi poco prima dell’inizio dell’evento.

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