Circolare n. 2/2025

OGGETTO: C.C.P.L. EDILIZIA INDUSTRIA PISA – EVR 2025 – IMPORTI E VERIFICA AZIENDALE – ADEMPIMENTI A LIVELLO AZIENDALE AI FINI DELL’EROGAZIONE EVR PER L’ANNO 2025.

Con Verbale di Accordo del 21 febbraio 2025 (scaricabile da qui),  le Parti sociali hanno provveduto alla verifica dell’Elemento variabile della retribuzione – EVR per l’anno di erogazione 2025 – nella provincia di Pisa così come previsto dal C.c.p.l. di settore siglato in data 24 gennaio 2023 e secondo le disposizioni contenute nell’art. 38 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

In particolare a seguito di tale verifica, comparando il triennio 2021/2022/2023 con il triennio 2022/2023/2024, è stata riscontrata la positività di tutti i parametri congiunturali contrattualmente definiti riconoscendo quindi l’erogabilità del 100% dell’EVR che, ricordiamo, è concordato a livello nazionale nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore al 1° luglio 2014.

Verifica a livello aziendale – Indicatori a livello aziendale – Misura dell’E.V. R da erogare

Ai fini della verifica a livello aziendale, l’impresa procederà, al calcolo dei seguenti due indicatori aziendali:

  • ore denunciate in Cassa edile (per le imprese con soli impiegati il parametro è sostituito dalle ore lavorate registrate sul LUL);
  • volume di affari IVA, cosi come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa presentate alle scadenze di legge.

L’impresa, dopo aver confrontato i due parametri su base triennale prendendo a riferimento gli stessi trienni utilizzati per la verifica provinciale (2021/2022/2023- 2022/2023/2024) potrà trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  1. entrambi i parametri pari o positivi: l’EVR deve essere erogato nella misura piena del 4% – importi allegato 2
  2. entrambi i parametri sono negativi: l’EVR non deve essere erogato 
  3. un solo parametro è positivo: l’EVR può essere erogato in misura ridotta pari al 2,6% (corrispondente al 65% della misura piena del 4%) – importi allegato 3

L’impresa che si trovi nelle condizioni sub b) o sub c) dovrà rendere un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali ad Ance Pisa/ Unione Industriale Pisana e alla Cassa Edile di Pisa, dandone comunicazione alla RSA- RSU, ove costituite, utilizzando i modelli di cui all’allegato 4.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’E.V.R.  nella misura prevista a livello territoriale (4%). Ai fini della procedura di cui al precedente capoverso e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Determinata la misura dovuta dell’E.V.R. in base all’andamento degli indicatori aziendali, l’erogazione dell’E.V.R. – il cui calcolo, per gli operai, deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo – sarà effettuata in quote mensili al personale in forza. Per gli impiegati l’erogazione dell’E.V.R. avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

L’importo dell’E.V.R. maturato nei mesi precedenti alla verifica, sarà di competenza e verrà erogato con le spettanze retributive del mese di marzo 2025.

Incidenza dell’E.V.R.

L’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile.

Regime fiscale

Gli importi dell’E.V.R. erogabili nel 2025 presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge per l’applicazione del regime fiscale di assoggettamento ad imposta sostitutiva (c.d. detassazione) per i premi di produttività prevista dall’ art. 1, co. 182 e ss. della legge n. 208 del 2015 e s.m.i. e pertanto per l’anno 2025 con aliquota pari al 5% ai sensi dell’articolo 1, comma 385, della legge n. 207/2024 c.d. Legge di Bilancio 2025. Restano comunque ferme le condizioni previste dalla normativa di riferimento, da verificarsi a livello aziendale.

*

Allegati al Verbale, si riportano la tabella dei valori orari dell’EVR erogabile secondo la percentuale del 4% (allegato 2) o del 2,60% (allegato 3) ad esito della verifica aziendale e dei modelli di autodichiarazione (allegato 4).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ultime notizie in evidenza