Oggetto: art. 28-quater D.L. n. 4/2022 conv. in L. 28 marzo 2022, n. 25.
NUOVE MISURE IN MATERIA DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI IN VIGORE DAL 27 MAGGIO 2022, PER I LAVORI EDILI DI CUI ALL’ALLEGATO X DEL D.LGS. N. 81/2008, DI IMPORTO SUPERIORE A 70.000 EURO.
L’art. 28-quater del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25 ha previsto nuove misure in materia di benefici normativi e contributivi che entreranno in vigore per i lavori edili avviati dopo il 27 maggio 2022.
La norma assume particolare rilievo poiché prevede una condizione propedeutica al riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all’allegato X, D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 euro.
L’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile, di cui all’allegato X sopra menzionato, riguarda tutti i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Ai sensi della norma in oggetto, nell’atto di affidamento dei lavori deve essere indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.
Giova ricordare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, confermato da ultimo anche con la Sentenza della Corte di Cassazione n. 9803 del 26 maggio 2020, sezione Lavoro, ai fini dell’inquadramento previdenziale e attesa la libertà che caratterizza la scelta contrattuale da parte del datore, l’appartenenza del medesimo ad uno specifico settore è determinata dall’attività in concreto svolta. Ai fini del corretto inquadramento, non vi è alcun tipo di automatismo tra il codice Ateco assegnato da parte dell’ente previdenziale in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e l’attività in concreto svolta dall’azienda.
I contratti collettivi del settore edile stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, risultano quelli che hanno contribuito all’emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, ossia industria e cooperative, artigianato e piccola industria.
I soggetti attualmente riconosciuti dalle norme per il rilascio del visto di conformità, di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture. La norma prevede inoltre che l’Agenzia delle Entrate per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture possa avvalersi dell’INL, dell’INPS e delle Casse Edili.
Rimaniamo a Vostra disposizione per tutte le necessità del caso.