OGGETTO: TASSAZIONE IRPEF DEI CONTRIBUTI CASSA EDILE DI PISA.
Come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 27 Ottobre 2009, a partire dal 2012, i datori di lavoro debbono includere nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore la parte del contributo versato alla “Cassa Edile” destinato sia alle prestazioni di carattere assistenziale che a quelle di carattere sanitario.
Comunichiamo che per l’anno 2020
per gli OPERAI:
– la quota di contributo ex.art.36 a carico del lavoratore da detrarre dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali resta pari allo 0,42% fino alla busta paga di competenza settembre 2020;
– dal 01/10/2020 la quota di contributo ex.art.36 a carico del lavoratore che andrà detratta dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali sarà pari allo 0,375%
– resta invece invariata la misura del contributo Cassa Edile a carico del datore di lavoro, destinato alle prestazioni di carattere sanitario e assistenziale, da aggiungere all’imponibile fiscale del dipendente ai fini del calcolo delle ritenute Irpef,
pari all’1,05% da calcolarsi sulla retribuzione imponibile del singolo lavoratore;
per gli IMPIEGATI:
non vi sono variazioni: quindi le imprese, ai fini del calcolo delle ritenute Irpef, dovranno continuare ad aumentare l’imponibile fiscale del dipendente dell’importo corrispondente al contributo a carico del datore di lavoro versato per il Fondo Sanitario Nazionale, corrispondente allo 0,26% dell’imponibile.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.