Circolare n. 18/2020

OGGETTO: TASSAZIONE IRPEF DEI CONTRIBUTI CASSA EDILE DI PISA.

Come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 27 Ottobre 2009, a partire dal 2012, i datori di lavoro debbono includere nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore la parte del contributo versato alla “Cassa Edile” destinato sia alle prestazioni di carattere assistenziale che a quelle di carattere sanitario.

Comunichiamo che per l’anno 2020

per gli OPERAI:

– la quota di contributo ex.art.36 a carico del lavoratore da detrarre dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali resta pari allo 0,42% fino alla busta paga di competenza settembre 2020;

– dal 01/10/2020 la quota di contributo ex.art.36 a carico del lavoratore che andrà detratta dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali sarà pari allo 0,375%

– resta invece invariata la misura del contributo Cassa Edile a carico del datore di lavoro, destinato alle prestazioni di carattere sanitario e assistenziale, da aggiungere all’imponibile fiscale del dipendente ai fini del calcolo delle ritenute Irpef,

pari all’1,05% da calcolarsi sulla retribuzione imponibile del singolo lavoratore;

per gli IMPIEGATI:

non vi sono variazioni: quindi le imprese, ai fini del calcolo delle ritenute Irpef, dovranno continuare ad aumentare l’imponibile fiscale del dipendente dell’importo corrispondente al contributo a carico del datore di lavoro versato per il Fondo Sanitario Nazionale, corrispondente allo 0,26% dell’imponibile.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.

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