La responsabilità solidale negli appalti

LA RESPONSABILITà SOLIDALE NEGLI APPALTI

LA NORMA:

L’ art. 29 D.Lgs. 276/2003 dispone che, in caso di appalto di opere o di servizi, Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. 

La responsabilità solidale potrà essere attivata dal lavoratore entro e non oltre i due anni dalla cessazione dell’appalto.

AMBITO DI APPLICAZIONE:
  • Appalti e subappalti di opere e servizi.
SOGGETTI ATTIVI:
  • Tutti i lavoratori dell’appaltatore e del subappaltatore che hanno contribuito all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto di appalto o subappalto in forza di un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, lavoratori autonomi ecc.;
  • INPS/INAIL/CASSA EDILE, per la parte contributiva.
SOGGETTI PASSIVI:
  • Il committente, purchè imprenditore o datore di lavoro
  • L’appaltatore
  • Tutti i subappaltatore

 

In pratica i “lavoratori” potranno rivendicare l’adempimento non solo dal proprio diretto datore di lavoro, ma da ciascuno dei sub-committenti della filiera contrattuale, fino a risalire al committente posto all’apice della catena d’appalto. Lo stesso vale per INPS, INAL e CASSA EDILE per i contributi di loro competenza.

SOGGETTI ESCLUSI:
  • Il regime di responsabilità solidale non si applica ai committenti persona fisica che non esercitano attività d’impresa o professionale;
  • è da escludersi il caso in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione (al contrario si ritiene che la responsabilità solidale sia operante per le società partecipate da Enti Pubblici).
OGGETTO DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE: 
  • Trattamenti retributivi, comprensivi di mensilità aggiuntive, superminimi, compensi per lavoro straordinario, comprese le quote di TFR,
  • i contributi previdenziali,
  • i premi assicurativi,

 

maturati nel periodo in cui il lavoratore abbia effettivamente prestato la propria opera nell’ambito dell’appalto. Di qui la necessità per il lavoratore o l’Ente di individuare e limitare il petitum nei confronti del committente ai soli periodi di esecuzione dell’appalto. Tale principio, di per sé scontato, appare però tanto più importante nei casi in cui si chieda al committente il pagamento degli istituti retributivi indiretti (13ma, 14ma) o del TFR: il committente ne risponde in via solidale solamente per la quota maturata nel periodo di esecuzione dell’appalto. Lo stesso dicasi nel caso in cui i lavoratori, in un dato lasso temporale, siano impiegati promiscuamente presso più appalti a favore di diversi committenti: in tali casi è evidente che il committente non possa rispondere anche per i trattamenti riferiti a periodi in cui i lavoratori prestavano la loro opera in altri cantieri.

LA MANCANZA DI LIMITI QUANTITATIVI
  • ATTENZIONE: Il credito garantito dall’art. 29 non è limitato al corrispettivo ancora dovuto dal committente all’appaltatore o al subappaltatore per l’esecuzione del contratto
  • Il committente o appaltatore restano vincolati al pagamento dei crediti verso i lavoratori e/o dei contributi verso Inps, Inail e Cassa Edile nonostante l’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto in virtù del contratto d’appalto o subappalto.
LIMITE TEMPORALE
  • L’azione decade se non viene azionata entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto.
  • In caso di subappalto il termine biennale decorrere dalla cessazione del relativo contratto, indipendentemente dalla cessazione dell’appalto principale.
  • Con Sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019 la Suprema Corte, intervenendo per la prima volta sulla questione dell’assoggettabilità al termine di decadenza biennale (dalla cessazione dell’appalto) delle pretese contributive dell’Ente Previdenziale nei confronti del Committente responsabile in solido, ha sostenuto che “il termine di due anni previsto dal Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all’azione promossa dagli Enti Previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”.
SOMME ESCLUSE DALL’OBBLIGO SOLIDALE: 
  • Le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
  • Per quanto riguarda il tema della sicurezza sul lavoro, si rammenta che, pur vigendo un obbligo di cooperazione tra le imprese, il vincolo solidaristico non si applica ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.