Il Committente Pubblico è escluso dalla disciplina solidaristica, ma risulta sempre attivamente coinvolto nelle verifiche degli adempimenti contributivi e retributivi a cui sono tenuti l’Appaltatore, il Subappaltatore e l’intera filiera dell’appalto.
L’articolo 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 prevede che, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, L’articolo 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 prevede che, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti Enti previdenziali e assicurativi.
Il successivo comma 6 del medesimo articolo 30 dispone che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 – per quanto qui rileva, dipendente dell’affidatario dell’appalto, impiegato nell’esecuzione del contratto – il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l’impresa inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.
Il D.Lgs. n. 50/2016 disciplina l’istituto dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in termini di obbligo sia in caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore certificata dal DURC in relazione al personale impiegato nell’esecuzione del contratto – come già stabiliva il previgente D.P.R. n. 207/2010 – sia nell’ipotesi di inadempienza retributiva dell’appaltatore stesso e con riferimento al medesimo personale, in quest’ultimo caso innovando rispetto alla previgente disciplina che invece attribuiva alla stazione appaltante la facoltà di procedere al pagamento in via sostitutiva delle retribuzioni.
Nel rendere obbligatorio anche l’intervento sostitutivo per l’inadempienza retributiva, oltre a quello relativo all’inadempienza contributiva, non specifica le modalità di attuazione del meccanismo sostitutivo. Nell’ipotesi in cui siano riscontrate contemporaneamente entrambe le tipologie di inadempimento appare ragionevole ritenere che la stazione appaltante provveda ai versamenti in via sostitutiva agli enti previdenziali e assicurativi ed ai lavoratori, attraverso una ripartizione pro quota delle somme dovute all’esecutore del contratto. Si precisa che i contributi e le retribuzioni sono quelli riferiti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto di appalto tra la Stazione Appaltante e la Società affidataria, in capo alla quale è stata riscontrata l’irregolarità contributiva e retributiva, come si evince dalla formulazione testuale dei commi 5 e 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, che espressamente riferiscono l’intervento sostitutivo al “personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore… impiegato nell’esecuzione del contratto.
L’articolo 105, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, regola il subappalto, prevedendo che “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6”.
Nei casi in cui il responsabile del procedimento verifichi l’irregolarità del Durc relativamente alla posizione dell’appaltatore o del subappaltatore, attiverà l’intervento sostitutivo.
Tale intervento comporta il pagamento diretto nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse Edili, dopo aver proceduto alla trattenuta dello 0,50% che sarà svincolata solamente in sede di liquidazione del saldo finale.
L’intervento sostitutivo opererà anche nel caso in cui il debito della stazione appaltante sia in grado di colmare le irregolarità accertate con il Durc solo in parte, nel qual caso il relativo pagamento sarà effettuato proporzionalmente presso i predetti enti.
Qualora, poi, l’irregolarità riguardi il subappaltatore, l’intervento sostitutivo opererà nel limite del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.
Ogni qualvolta il Rup acquisisca un Durc irregolare, la stazione appaltante deve comunicare la volontà di intervenire per posta elettronica certificata alle rispettive Sedi Inps/Inail/Cassa Edile che hanno accertato l’inadempienza, compilando il MODELLO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA e indicando l’importo che si intende versare.
Il pagamento sarà effettuato successivamente, secondo le modalità previste per l’adempimento contributivo da parte dell’esecutore o del subappaltatore.
Per la Cassa Edile sarà sufficiente effettuare un bonifico riportando nella causale la ditta per cui la S.A. effettua il pagamento e il numero di protocollo Durc On Line di riferimento.
L’Inps ha invece ricordato che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34 dello scorso 12 aprile 2020, ha disposto l’integrazione della “tabella dei codici identificativi” prevista nella sezione Contribuente del modello F24, istituendo il Codice 51 che indica l’intervento sostitutivo.
L’Inps ha precisato che la compilazione della sezione Contribuente dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento, mentre nel campo codice fiscale del coobbligato dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni, comunicandolo successivamente mediante Pec o email all’Inps, al fine di gestire successivi ulteriori interventi.
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